(massima n. 1)
La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.), quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensģ la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e conseguenziale nei confronti del terzo opponente. (Nella specie, alcuni creditori, ottenuti decreti ingiuntivi esecutivi ex art. 647 c.p.c. nei confronti di un debitore, avevano conseguentemente iscritto ipoteca sui suoi beni. Altro soggetto, il promissario acquirente di un fondo cosģ ipotecato, aveva proposto opposizione revocatoria deducendo la collusione a suo danno tra le parti della procedura monitoria, per il pregiudizio collegato all'eventuale espropriazione dell'immobile promessogli in vendita dal debitore e la S.C. ha confermato la pronuncia affermativa dell'ammissibilitą e fondatezza dell'opposizione, enunciando il principio di cui alla massima).