(massima n. 1)
Qualora l'opposizione di terzo sia proposta davanti ad un giudice d'appello, questi, una volta ritenuta l'ammissibilitą dell'opposizione e dichiarata l'inefficacia del giudicato lesivo dei diritti del terzo, esaurisce il suo compito senza poter decidere nel merito la domanda dell'originario attore, che dallo stesso venga riproposta nei confronti dell'opponente, ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, con la conseguenza che a tal fine al detto attore incombe di iniziare, eventualmente, ex novo un giudizio ordinario nei confronti del terzo.