(massima n. 1)
Qualora l'opposizione di terzo sia stata proposta al giudice di secondo grado, la rimessione della causa al primo giudice deve essere disposta, in applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione, solo se il giudice d'appello consideri ammissibile l'opposizione e non anche quando escluda che il terzo fosse parte necessaria del processo svoltosi in sua assenza e consideri insussistenti le condizioni richieste per l'opposizione.