(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui sia accolta l'opposizione di terzo, di cui all'art. 404, primo comma, c.p.c., proposta avverso sentenza di "negatoria servitutis" dal comproprietario del fondo preteso dominante, il giudicato formatosi in forza di tale sentenza ne risulta vulnerato per la sola parte incompatibile con i diritti dell'opponente, ovvero relativamente alla condanna accessoria alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e non anche in ordine all'accertamento negativo della servitł, che permane efficace tra le parti originarie.