(massima n. 1)
L'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, primo comma, c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta comporta il litisconsorzio necessario fra tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. Pertanto applicandosi all'opposizione di terzo, le disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione, non può considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.