(massima n. 1)
Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c.c. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtł delle ragioni umanitarie sottese alla volontą del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualitą di chiamato. (Nella specie č stato ritenuto sufficientemente individuato l'onerato, nella "Caritas" locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui "rivolgersi per indicazioni precise").