(massima n. 1)
A norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non č idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché č indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilitą.