(massima n. 1)
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione (artt. 390 e 391 c.p.c.) che la parte, o il suo difensore munito di procura ad hoc, possono proporre per conseguire l'effetto estintivo del processo la pur concorde affermazione dei procuratori delle parti circa la cessazione della materia del contendere, non č di per sé preclusiva del riscontro dell'effettivo venir meno dell'interesse al giudizio, costituente il presupposto della declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Nella specie č stato ritenuto persistente l'interesse al ricorso per cassazione contro l'ordinanza di esecutivitā della sentenza di nullitā di un matrimonio ecclesiastico, pur dopo che i procuratori delle parti avevano concordemente dichiarato che la materia del contendere era cessata per sopravvenuta pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio).