(massima n. 1)
La rinunzia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest'ultimo, produce tutti gli effetti di cui all'art. 391 c.p.c., in quanto il difensore — ove la procura rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare — ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell'art. 390 c.p.c., configurandosi la rinunzia al ricorso come effetto ultimo e «naturale» dell'accordo transattivo o conciliativo.