(massima n. 1)
Qualora nel giudizio di cassazione venga prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritta dal difensore del ricorrente munito del relativo potere (ovvero di mandato speciale a tale effetto) e la stessa venga validamente accettata dal difensore della parte resistente, anch'esso munito del relativo potere, il processo deve ritenersi estinto per valida rinuncia al ricorso, da dichiarare con ordinanza.