(massima n. 1)
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non esige un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno svuotamento sostanziale dell'impugnazione, attuato mediante un aggiramento della disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (che richiede non solo il consenso «attivo» della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte), bensì una gestione pienamente discrezionale dell'impugnazione, dovuta a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti intervenuti negli orientamenti giurisprudenziali tra la proposizione del ricorso e la sua discussione in udienza pubblica.