(massima n. 1)
La rinuncia al ricorso per cassazione, che non sia formalmente perfezionata per il difetto della sottoscrizione dell'avvocato del rinunciante, richiesta dal secondo comma dell'art. 390 c.p.c., può tuttavia rivelare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta mancanza d'interesse del ricorrente, quando la controparte abbia aderito a tale atto o non si sia neppure costituita.