(massima n. 1)
Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest'ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l'atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 390 c.p.c., non appare idoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell'art. 391 c.p.c., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e di determinare cosģ la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilitą del ricorso stesso.