(massima n. 1)
La dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritta dal ricorrente e non dal suo difensore, pur non essendo idonea a produrre gli effetti dell'estinzione del processo, ancorché vi sia contestuale adesione del controricorrente e del difensore di questi, determina tuttavia l'inammissibilitą del ricorso per carenza di interesse.