(massima n. 1)
Nel regime processuale conseguente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006, la previsione dell'art. 390 c.p.c. che esclude che il ricorso per cassazione possa essere rinunciato dopo la notifica delle richieste del P.M. si deve intendere riferibile esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito di cui all'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis c.p.c., il termine ultimo per la rinuncia č quello del passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire un'analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo art. 380 bis c.p.c. (fattispecie in tema di regolamento di competenza).