(massima n. 1)
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l'inammissibilitą del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontą di ottenere, comunque, la pronuncia sull'oggetto del contendere.