(massima n. 1)
Cassata con rinvio la sentenza del giudice di appello che, confermando quella di primo grado, aveva disposto il rilascio, successivamente eseguito, di un immobile a favore dell'attore, non può il giudice del rinvio omettere di ordinare la restituzione del bene sul rilievo che, in base ad altro titolo, l'attore potrebbe riottenere la consegna dello stesso.