(massima n. 1)
A norma dell'art. 389 c.p.c., la domanda di restituzione delle spese giudiziali pagate alla controparte in adempimento della sentenza d'appello successivamente cassata č, ancorché nuova, ammissibile in sede di rinvio; pertanto, il giudice di tale fase, qualora trascuri di esaminarla, incorre nel vizio di omessa pronuncia.