(massima n. 1)
Il giudizio che attiene alle domande di restituzione conseguenti alla sentenza di cassazione, e che va proposto al giudice di rinvio a norma dell'art. 389 c.p.c., non può essere espletato autonomamente e non deve essere necessariamente riunito al giudizio di merito in sede di rinvio, essendo una mera facoltà della parte interessata alle restituzioni chiedere le stesse nel giudizio di rinvio o in via autonoma, mentre costituisce una mera facoltà del giudice di rinvio operare la riunione delle due domande.