(massima n. 1)
Il giudice di rinvio, il quale ritenga definitivamente soccombente la parte vittoriosa in cassazione, non può condannare la controparte alla restituzione delle somme riscosse a titolo di spesa, in forza della sentenza cassata, ma deve detrarre dall'ammontare complessivo delle spese liquidate a carico del soccombente l'importo dal medesimo in precedenza versato.