(massima n. 1)
La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia pagato in forza di una sentenza poi cassata, può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la sentenza che conclude il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo di detto pagamento condannando la medesima parte al versamento di una somma pari o superiore.