(massima n. 1)
La competenza funzionale del giudice di rinvio sulle domande di restituzione in pristino e di risarcimento danni conseguenti alla cassazione della sentenza viene meno quando il giudizio di rinvio si sia estinto per mancata riassunzione in termini, con la conseguenza che le dette domande vanno proposte al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito senza che sia necessario che quell'estinzione sia stata dichiarata dallo stesso giudice di rinvio potendo anche essere rilevata, ed accertata incidenter tantum, dal giudice successivamente investito della domanda di restituzione in base alle regole ordinarie di competenza.