(massima n. 1)
La cassazione della sentenza impugnata, per inammissibilitą di una domanda nuova in appello integra un'ipotesi di cassazione senza rinvio e, pertanto, la competenza a conoscere delle domande di restituzione e di ogni altra conseguente alla cassazione della sentenza come quella relativa al capo sulle spese in conseguenza dell'accoglimento in appello della domanda inammissibile spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, a norma dell'art. 389 c.p.c.