(massima n. 1)
In tema di cassazione con rinvio, nel codice di rito non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente avanti al giudice designato dalla S.C. ai sensi dell'art. 383 c.p.c. il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni o la riduzione in pristino, essendo anzi tale possibilità desumibile dalla espressa previsione nell'art. 389 c.p.c. di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino. Né, qualora i due giudizi promossi separatamente non vengano riuniti, sussiste violazione dell'art. 273 c.p.c. (o dell'art. 274 c.p.c.) e, a seguito della decisione separata, del principio del ne bis in idem giacché le causae petendi dei due giudizi sono diverse, in quanto in quello di restituzione o di riduzione in pristino il diritto oggetto del giudizio è solo quello a conseguire tali effetti, mentre nel giudizio di rinvio ha luogo, nei limiti della disposta cassazione, una nuova pronuncia sul thema decidendi della controversia.