(massima n. 1)
L'azione di restituzione o riduzione in ripristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 c.p.c., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesta), né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dello accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi, rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (non da quello della domanda), e, con pari decorrenza, vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, secondo comma c.c.