(massima n. 2)
In caso di cassazione con rinvio, competente a decidere sulla domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata, come su tutte le azioni conseguenti all'annullamento della pronunzia d'appello, č il giudice di rinvio, la cui pronuncia č ricorribile in cassazione e non appellabile; nč il regime di impugnazione muta qualora il giudice di rinvio abbia adottato prima una sentenza parziale e poi quella definitiva del giudizio.