(massima n. 1)
In tema di giudizio di rinvio, la domanda di risarcimento del danno conseguente alla privazione del bene, dal cui godimento la parte č stata estromessa per effetto dell'esecuzione forzata o coattiva della sentenza cassata, si fonda sul criterio che, una volta annullato il titolo che ha causato la privazione del bene, colui che l'ha sofferta ha diritto di vedersi restituito nella medesima situazione nella quale egli si sarebbe trovato in mancanza di quella privazione, in quanto la parte che invoca la tutela giurisdizionale assume su di sé i rischi collegati all'attuazione di questa. Ne consegue che č irrilevante lo stato soggettivo di chi ha attuato il provvedimento giurisdizionale non ancora definitivo e che la misura del danno risarcibile deve coprire l'intero pregiudizio economico subito dal soggetto leso. (Nella specie, relativa ad azione per il ripristino di contratto di locazione, il conduttore era coattivamente rientrato nella detenzione dell'immobile in forza di sentenza poi cassata; la Corte di cassazione in applicazione del principio soprariportato ha respinto tutti i motivi di ricorso concernenti la quantificazione del risarcimento dovuto).