(massima n. 1)
L'azione proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. prescinde da ogni valutazione soggettiva circa il contegno dell'"accipiens", sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento.