(massima n. 1)
La riproposizione del ricorso inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta pronuncia giudiziale di inammissibilitą od improcedibilitą, č soggetta, in difetto di notificazione della sentenza, al termine breve decorrente dalla data della notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione deve ritenersi equipollente, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza medesima.