(massima n. 1)
Anche se non č scaduto il termine fissato dalla legge per impugnare, la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione emessa, a norma degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c., per inosservanza del termine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, rende inammissibile un ulteriore, analogo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, in virtł del generale principio della consumazione del diritto di impugnazione (dettato per il giudizio di cassazione) dall'art. 387 c.p.c. e della parallela norma di cui all'art. 358 c.p.c. (dettata per il giudizio di appello), da ritenersi applicabile anche nel caso di dichiarazione di estinzione del processo, la quale determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in base all'art. 338 c.p.c., norma che esprime un principio di carattere generale, valido anche per il giudizio di legittimitą.