(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui consente agli avvocati delle parti di replicare alle conclusioni del pubblico ministero non oralmente ma solo con osservazioni scritte. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, le parti, e perciò anche il pubblico ministero, non possono portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli già trattati sicché le conclusioni motivate del pubblico ministero, così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contradditorio è pienamente rispettato.