(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento dell'art. 24 Cost., dell'art. 379 c.p.c. nella parte in cui prevede che il P.M. sia abilitato a discutere per ultimo, senza aver preventivamente rassegnato le sue conclusioni, con riguardo alla mancata previsione, nel codice di rito, di un tempo minimo ai difensori per le osservazioni scritte prima dell'inizio della camera di consiglio. Il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. non è, infatti, suscettibile di subire menomazione alcuna dalla evidenziata previsione normativa in quanto, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle parti — e, perciò, anche al pubblico ministero — portare fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati.