(massima n. 1)
La nullità della sentenza di secondo grado la quale, dopo aver dichiarato che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronunci nel merito senza rimettere le parti davanti al primo giudice, può essere fatta valere, a norma dell'art. 161 c.p.c., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso per cassazione; conseguentemente, tale questione non può formare oggetto di controllo di legittimità qualora venga dedotta per la prima volta nella memoria presentata a norma dell'art. 378 c.p.c.