(massima n. 1)
L'inammissibilità dell'appello per la pretesa inosservanza del termine perentorio di proposizione, ove la relativa eccezione sia stata rigettata dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 c.p.c., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame.