(massima n. 1)
Poiché nel procedimento civile in cassazione non è consentito proporre motivi aggiunti o formulare per la prima volta censure per le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. — la funzione delle quali è soltanto quella di chiarire le ragioni giustificative dei motivi già debitamente svolti nel ricorso — non è sufficiente ad evitare la sanzione di inammissibilità del ricorso stesso il rinvio, in esso contenuto, a successiva memoria per l'illustrazione dei motivi, che in esso vengono soltanto enunciati, senza alcuna specificazione, precisazione o puntualizzazione del contenuto concreto delle censure.