(massima n. 1)
La domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, che venga proposta in relazione all'esperimento da parte dell'avversario di regolamento preventivo di giurisdizione a meri fini dilatori, deve ritenersi ammissibile, ancorché formulata solo all'udienza di discussione, tenendo conto che all'uopo non è previsto un termine preclusivo, che resta rispettato il principio del contraddittorio (indipendentemente dal fatto che la controparte non compaia a detta udienza), e che, inoltre, la piena cognizione degli elementi su cui fondare l'indicata domanda può verificarsi solo nella fase conclusiva del procedimento.