(massima n. 1)
La nullità della sentenza d'appello (derivante nella specie dall'essere stata emessa nonostante il decesso, in corso di causa, dell'unico procuratore delle parti) non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità né essere ivi utilmente dedotta con le memorie presentate ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (che hanno funzione meramente illustrativa di quanto esplicitato in ricorso) ma può essere dichiarata solo in quanto abbia formato oggetto di specifico motivo di censura, dovendo essere fatta valere, conformemente al principio di cui all'art. 161, comma primo, c.p.c. nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso per cassazione.