(massima n. 1)
La mancanza di una o più pagine nel ricorso per cassazione comporta la inammissibilità di questo nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa conversione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, senza che a tale mancanza possa sopperirsi con altri atti e, in particolare, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., che non può essere utilizzata al fine di ampliare od integrare il contenuto degli originari motivi di impugnazione e neppure per specificare motivi dedotti in maniera vaga e indeterminata.