(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione č inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., prima dell'udienza di discussione, da parte dell'intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370, primo comma, c.p.c. e non abbia concretamente partecipato alla discussione orale, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell'attivitā processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l'udienza predetta.