(massima n. 1)
La mancanza dei motivi che ai sensi dell'art. 375 c.p.c. comporta il rigetto del ricorso per cassazione in camera di consiglio va individuata non nella omessa indicazione dei motivi (che determina l'inammissibilitą a termini dell'art. 366 n. 4 c.p.c.) o nella loro manifesta infondatezza, ma quando il raffronto tra il contenuto sostanziale del ricorso e quello della sentenza impugnata č sufficiente ad evidenziare che le censure sono estranee alla tipologia legale prevista dall'art. 360 c.p.c. ed, in particolare, quando sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizi della motivazione, si tende ad ottenere dalla Corte di cassazione un riesame del merito della controversia.