(massima n. 1)
Le sezioni unite della Corte, in composizione collegiale possono dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale o pubblica, secondo l'interpretazione coordinata dell'art. 391 e dell'art. 375, n. 3, c.p.c., posto che la limitazione contenuta in quest'ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici non può provvedere in ordine all'estinzione in caso di rinuncia, introduce un'eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell'adunanza in udienza pubblica o in camera di consiglio.