(massima n. 1)
È inammissibile in appello, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 c.p.c., la prova testimoniale già indicata e rinunciata in primo grado. (Nella specie, la parte dopo avere articolato la prova testimoniale aveva omesso di coltivarla, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).