(massima n. 1)
L'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 8203 del 2005, secondo cui, nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, il terzo comma dell'art. 345 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che esso fissa il principio dell'inammissibilitą di mezzi di prova nuovi (cioč non richiesti in precedenza) e, quindi, anche delle produzioni documentali - indicando, nello stesso tempo, i limiti di detto principio ed i requisiti che tali documenti devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame -, non ha dato luogo ad una fattispecie di "overruling", in quanto preceduto da decisioni dello stesso segno, con conseguente inapplicabilitą della regola per la quale mantiene validitą l'atto processuale compiuto secondo le forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento del suo compimento, in caso di successivo mutamento giurisprudenziale relativo a quelle forme ed a quei termini.