(massima n. 1)
Le nuove eccezioni, al pari delle nuove domande, non possono trovare ingresso in appello (art. 345 c.p.c. novellato); se prospettate, la relativa preclusione č rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimitā, in considerazione della natura pubblicistica del divieto, a meno che non si sia formato il giudicato sul punto.