(massima n. 2)
L'accettazione dell'ereditā con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilitā d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. Ne consegue che, ove tale fatto sia giā documentato in atti, il beneficio č liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 cod. civ. - pure nel giudizio d'appello ed č rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'ereditā, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 cod. civ. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltā di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'ereditā.