(massima n. 1)
Il giudice di appello è legittimato a liquidare la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla data della sentenza di primo grado se, in quella prima sede, tale rivalutazione sia stata già riconosciuta fino alla data della decisione e se, in sede di appello, la parte abbia proposto, in tal senso, specifica domanda (ammessa ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., nel testo vigente sino al 29 aprile 1995). La ammissibilità di tale, nuova domanda è, peraltro, indefettibilmente correlata alla esigenza di escludere alcuna soluzione di continuità nel riconoscimento della rivalutazione monetaria, così che, alla richiesta di rivalutazione limitata, in primo grado, dallo stesso attore istante, al momento di presentazione alla domanda giudiziale (anziché a quello della decisione), conseguirà la preclusione, in sede di appello, della facoltà di proporre, sic et simpliciter, una domanda di assegnazione della rivalutazione successivamente maturata, senza che il giudice di appello possa, dal sua canto, provvedervi di ufficio (incorrendo, altrimenti, nel vizio di ultrapetizione).