(massima n. 1)
La domanda di corresponsione degli interessi compensativi sul residuo prezzo dovuto per una vendita di immobile, se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, č da considerare nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., potendo tali interessi, in quanto dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.