(massima n. 1)
A norma dell'art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento della domanda non consentito, riguardo al petitum solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come petitum mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un bene determinato). Ne consegue che non ricorre mutatio ma semplice emendatio libelli allorché la modifica della domanda in appello rispetto alla domanda iniziale venga ad incidere sul petitum nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che potesse considerarsi nuova la domanda con cui la parte, dopo avere chiesto in primo grado, ai sensi dell'art. 890 c.c., l'arretramento di una manufatto del vicino adibito a ricovero di animali ad una distanza dal confine tale da preservare la salubrità del proprio fondo, aveva chiesto in grado di appello, dopo che il manufatto era stato sgomberato e l'ambiente circostante sanificato, che fosse ordinato alla controparte di non adibire lo stesso a ricovero di animali).