(massima n. 1)
La notificazione del ricorso per cassazione su istanza di uno dei difensori muniti di procura del ricorrente, il quale non sia iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità — come tale non rilevabile quando l'atto abbia ugualmente raggiunto la scopo cui è destinato (art. 156 terzo comma c.p.c.) — tenuto conto che quel soggetto istante, in relazione al ricevuto incarico professionale, non può considerarsi estraneo rispetto alla parte ricorrente.