(massima n. 1)
Non č affetta da nullitā la notificazione del ricorso per cassazione eseguita su istanza di avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimitā, ancorché non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati all'esercizio davanti alla Corte di cassazione (nella specie il ricorso era stato sottoscritto, oltre che dallo stesso legale che aveva curato la sua notificazione, anche da avvocato cassazionista).